Il caso in esame trae origine da un licenziamento per ingiustificata assenza: per il datore di lavoro si trattava di assenza ingiustificata, mentre per l’organizzazione sindacale (o associazione come definita nella sentenza di Cassazione Civile Sezione lavoro 6/12/2012 n. 21941) di aspettativa sindacale non retribuita.
L’epilogo in Cassazione Civile Sezione lavoro 6/12/2012 n. 21941 dove si è chiarito che, tenuto conto che il dipendente licenziato “ricopriva una carica sindacale nazionale in quanto nominato componente dell’Ufficio Sindacale Nazionale del …(omissis)…, egli aveva diritto all’aspettativa non retribuita, e, dunque, il mancato riconoscimento della stessa integrava una condotta antisindacale.”
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