Il Sindaco e l’assessore alla Polizia Locale sono stati chiamati a rispondere del reato di minaccia a pubblico ufficiale, per aver impartito un ordine illegittimo al Comandante della polizia locale di interrompere, nel periodo pre elettorale, i controlli previsti dalla legge in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della disciplina sulla circolazione stradale, con intimazione al medesimo che, in mancanza dell’ottemperanza all’ordine, non sarebbe stato rinnovato nell’incarico. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione Penale (Sez. 6 sentenza 1007/2020) che ha confermato il reato nei confronti dell’assessore alla Polizia Locale e ha rimesso alla Corte di Appello affinché procedesse per il medesimo reato anche nei confronti del Sindaco.
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