“La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato“.
I giudici hanno anche evidenziato come, stando al dato testuale, le finalità della norma sono quelle di tutelare il passeggero in caso di scontro, fornendogli il modo più semplice e veloce possibile per il risarcimento al quale ha diritto. Come? Individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile.
Deve perciò a maggior ragione ritenersi che l’art. 141 cod. ass. si applichi a prescindere dall’esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata.
Consulta la Sentenza n. 16477 del 5/7/2017, Corte di Cassazione
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