Al momento del fatto, non vi erano sul luogo altri segnali che imponessero indicazioni alternative rispetto alle regoli generali della viabilità così come previsto dalle norme vigenti in materia; – in definitiva era risultato pienamente accertato che il conducente del ciclomotore fosse favorito dal diritto di precedenza, vigendo, quindi, la regola secondo la quale, quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione (art. 145 comma 2 C.d.S.).
La circostanza che proprio l’autovettura fosse in movimento al momento dell’impatto escludeva ulteriormente la configurabilità della cosiddetta precedenza “di fatto” e comprovava la sussistenza dell’elemento obiettivo della condotta in contestazione, ossia la negligenza e l’imprudenza (colpa generica) dell’automobilista, nonché la violazione di precetti normativi (colpa specifica), operata occupando indebitamente il crocevia intanto che sopravveniva un veicolo favorito dal diritto di precedenza.
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