In primo grado gli agenti venivano condannati per violazione di cui all’art. 478, commi 1 e 2, cod. pen. con applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio o servizio, per mesi due.
La Cassazione (Cassazione penale sez. V sentenza 19.05.2014 n. 20560) ha ritenuto non sussistere alcun reato ritenendo che “Le censure che lo sostanziano sono, comunque, destituite di fondamento.
Ed invero, il giudice a quo ha diffusamente spiegato le ragioni della ritenuta insussistenza del reato di cui all’art. 478 cod. pen., mancando il presupposto fattuale della contestazione, ovverosia l’ipotizzata inesistenza dell’originale, ossia dell’atto di accertamento, e la falsa predisposizione di copie autentiche.
Infatti, gli atti di cui si assume l’insussistenza erano, invece, esistenti, siccome redatti in forma digitale ed automatizzata, così come consentito dall’art. 383 c.d.s. (dpr. 16 dicembre 1992, n. 495), mediante la creazione di files immodificabili inseriti nel sistema operativo della Comune di Casoratxe Sempione, recanti le indicazioni di cui all’art. 3 comma 2 d.lgs n. 39 del 1993, così come esattamente rilevato dal giudice del riesame.
Si tratta, in particolare, di un sistema di redazione del verbale consentito dalla legge per i casi in cui pubblico ufficiale non possa procedere alla contestazione immediata dell’addebito al trasgressore del codice della strada, in linea peraltro con il generale sistema di informatizzazione ed automatizzazione degli atti della pubblica amministrazione, previsto dagli artt. 20 e seguenti dei Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82).
Parimenti ineccepibile é la ritenuta insussistenza del reato di truffa, sotto il duplice, motivato, profilo che l’aggravio delle “spese di gestione” era previsto da apposita delibera comunale e non era, dunque, imputabile agli agenti di polizia municipale, responsabili dell’accertamento, così come non erano loro imputabili gli ulteriori costi di notifica, posto che la procedura notificatoria, demandata ad una società di riscossione, esulava dalla sfera delle relative attribuzioni”
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