Ne sono perciò interessate le controversie in materia di lavoro ma non anche le controversie sulle violazioni amministrative per le quali si segue il rito del lavoro.
Queste le parole dei giudici:
“Il ricorso – con cui, invocandosi l’applicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai giudizi di appello in tema di opposizione a sanzioni amministrative, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 327 cod. proc. civ., 1 e 3 della legge n. 742 del 1969, 204-bis del codice della strada e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 — è fondato; che, invero, le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l’esclusione prevista dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata (Cass., Sez. VI- 2, 2 novembre 2015, n. 22389)”.
Il caso in particolare riguarda un ricorso depositato in data 7.2.2013 contro una sentenza depositata il 27.6.2012. Considerato il termine di decadenza di sei mesi ai sensi dell’art. 327 del Codice di Procedura Civile e applicando la sospensione feriale, l’impugnazione deve ritenersi effettuata nei tempi.
Consulta la Sentenza 11478/2017, Corte di Cassazione
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