1. I contorni del fenomeno: inquadramento ed autonomia concettuale
I concetti di sosta e di parcheggio trovano la loro definizione e la principale regolamentazione nel Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada). Per una compiuta disciplina della materia si rende tuttavia necessario integrare il tessuto normativo codicistico con una serie di disposizioni contenute in altri provvedimenti normativi, quali a titolo esemplificativo ed in ordine cronologico:
– legge 30 marzo 1971, n. 118 – Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili;
– D.M. 14 giugno 1989, n. 236 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche;- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
– direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione;
– d.M. 5 novembre 2001 n. 6792 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;
– norme UNI EN 1436, 1463-1 e 1463-2 dedicati ai materiali per segnaletica orizzontale e relative rispettivamente a: prestazioni della segnaletica orizzontale per gli utenti della strada; inserti stradali catarifrangenti – requisiti delle prestazioni iniziali e specifiche delle prestazioni delle prove su strada.
Ciò premesso, è fondamentale chiarire che nel linguaggio normativo la sosta ed il parcheggio sono due concetti diversi.
Il codice della strada definisce la sosta come la “sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del conducente” (art. 157, c. 1, lett. c)).
Il parcheggio viene invece definito come “area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli” (art. 3, c. 1, n. 34). La definizione è ampliata dall’art. 120, c. 1, lett. c del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada che in relazione al segnale di parcheggio prescrive che possa essere usato per indicare “un’area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salva diversa indicazione”.
Una conferma della differenza tra i due concetti può trarsi dall’articolo 6, comma 4, lettera d) del codice della strada che così dispone: “L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’articolo 5, comma 3:
(…) d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli”.
Nonostante nel linguaggio comune siano utilizzati quali sinonimi, si può affermare che la sosta costituisce un’azione compiuta dall’utente della strada mentre il parcheggio è concepito come un luogo avente determinate caratteristiche.
Il parcheggio sembrerebbe dunque costituire una funzione della sosta (area…destinata alla sosta) la quale appare un concetto, per così dire, trasversale. Può infatti aversi astrattamente sosta in un parcheggio così come sosta su semplice strada.
Anche la recente giurisprudenza di legittimità ha confermato la diversità dei due concetti con la sentenza della Corte di cassazione 02.09.2008 n. 22036, secondo la quale il parcheggio e la sosta dei veicoli si distinguerebbero tra loro solo per l’elemento topografico della sosta dei veicoli: nel primo caso avviene in un’area esterna alla carreggiata, specificatamente a ciò adibita (parcheggio), e nel secondo caso in aree poste all’interno della carreggiata (sosta)…
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