Sosta oltre l’orario sul ticket, multa si o multa no…

Girolamo Simonato 13 Marzo 2014
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Questa volta gli autovelox non c’entrano. Il caos riguarda la sosta sulle strisce blu perché le sanzioni elevate agli automobilisti che hanno pagato il ticket, però hanno sforato l’orario sarebbero illegittime.

 

Per spiegare il perché di questo caos serve però un doppio antefatto.

 

Il primo risale al 2010.  Quattro anni fa un parere del ministero dei Trasporti a firma del direttore generale Sergio Dondolini avverte con la circolare che segue, che in caso di grattino scaduto non è possibile sanzionare con nessun articolo del Codice della Strada, ma bensì bisogna recuperare le ulteriori somme in base all’art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997. In effetti è anche ovvio che se io parcheggio in una zona blu gestita da una ditta privata l’amministrazione non ha più potere di sanzionare se non pago, ma è il gestore privato che deve fare un’azione di recupero delle somme eccedenti.

 

Queste leggi sono scritte in modo comprensibile per tutti, stranamente gli unici a non arrivarci sono i dirigenti della polizia municipale, il bello è, che non sbagliano tutti allo stesso modo, anche quando si tratta della stessa società di gestione.

 

Tutti questi errori non fanno altro che aumentare i ricorsi che vengono vinti dagli automobilisti, creando allo stesso tempo un enorme danno erariale al comune che deve anche costituirsi in giudizio per tentare di riscuotere quelle sanzioni con importi non elevati, alla fine il costo di gestione supera l’incasso effettivo.

 

Questo è il parere espresso dal ministero dei Trasporti alla richiesta da parte del Comune “tal dei tali” in materia di parcheggi a pagamento.

 

Riportiamo integralmente il parere del ministero:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione II

Prot. 25783 22 marzo 2010

Oggetto: Richiesta di parere in materia di parcheggi a pagamento.

Rif. Prot. 15980 del 15.03.2010

Con riferimento alla richiesta qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette che la sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Nuovo Codice della Strada (DLs n.285/1992) si applica nel caso in cui la sosta sia vietata ovvero limitata nel tempo regolamentata secondo la categoria dei veicoli.

Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorché assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art 7 c.15.

Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all’art. 7 c.14 del Codice.

Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997.

A parere di questo Ufficio in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettate da codesto Comune, di applicare la sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure” jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario.

 

 

In questo caos, riporto quanto espresso nella giornata di ieri da Silvio Scotti, esperto per il Sole 24 Ore del Codice della Strada.

“Innanzitutto” – ha commentato Scotti – “quello del Ministero dei Trasporti è, appunto, un parere e non una normativa o una circolare, ed in quanto tale può essere contrastato. In questo senso ci sono state due sentenze della Cassazione, una nel 2009 e una nel 2006, che hanno stabilito che la sanzione va applicata in ogni caso. Inoltre anche la Corte dei Conti della Regione Lazio ha emesso una sentenza, la n. 888/2012, con la quale ha condannato per danno erariale una società concessionaria di parcheggi, la quale ometteva di sanzionare la suddetta violazione ma richiedeva all’automobilista solo l’adempimento di quanto dovuto in relazione al permanere dell’auto sulle strisce“.

Secondo Silvio Scotti, poi, esiste un problema di costruzione logica di questo parere: “se non si paga il ticket per parcheggio su strisce blu allora viene applicata la sanzione; se, invece, si paga ma la permanenza poi supera l’orario indicato sul tagliando allora va semplicemente recuperata la differenza nella tariffa oraria. Tuttavia” – precisa Scotti – “dal punto di vista civilistico, il contratto si conclude quando l’automobilista posteggia, pienamente consapevole che si tratta di un parcheggio a pagamento, come indicato da apposita segnaletica. In questo caso si crea un preciso vincolo contrattuale. Se si va a vedere la normativa citata” conclude – “sembra che sussistano entrambe le situazioni giuridiche: la sanzione e la possibilità di recupero della somma dovuta attraverso i normali canali istituzionali“.

 

Leggendo la stampa nazionale, l’effetto di questo “caos” ha fatto scrivere fiumi di inchiostro. È opportuno ricordare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso, nell’ormai lontano 22 marzo 2010, solamente un parere a seguito di esplicita richiesta in materia di parcheggi a pagamento.

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