Il ricorrente tendeva a dimostrare che i veicoli al servizio dei disabili possono accedere a qualsiasi ZTL senza limitazione, mentre il Comune intendeva far valere il proprio diritto di estendere il divieto, per particolari esigenze e fasce orarie, anche a questi veicoli.
Con la sentenza del 06.03.2013 n. 5588, la Cassazione civile sez. VI-2, ha precisato che la valutazione, preventiva ed astratta della potenziale sussistenza di motivi legati all’intralcio al traffico della sosta di autoveicoli al servizio di invalidi in zona T.L. nei giorni festivi è dalla norma de qua, ovviamente lasciata alla discrezionale valutazione dell’amministrazione competente e le misure da adottare costituiscono, sempre in via generale e preventiva, una prerogativa del Comune che, in relazione alla intera giornata e alle condizioni della viabilità, ha facoltà di regolamentare in maniera restrittiva la sosta in ZTL di autoveicoli a servizio di invalidi.
Trattandosi di scelta discrezionale, operata in relazione a situazioni di fatto valutate in via generale, la stessa attiene pertanto al merito dell’operato della P.A. e non è pertanto suscettiva di disapplicazione da parte del Giudice ordinario.
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