Cosa prevede l’Art. 186 C.d.S.?
I giudici della Corte di Cassazione ricordano che l’art. 186, comma 2, lett. c) e comma sexies del Codice della Strada prevede, in ordine alle sanzioni amministrative accessorie, che “all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata” ; e che “con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.
E se l’autovettura appartiene a persona estranea al reato?
Nel caso in specie, viene proposto ricorso per violazione di legge avverso precedente sentenza che, nel definire ex art.444 c.p.p. il procedimento a carico di un automobilista per il reato di cui all’art.186, comma 2 lett.c) e comma 2 sexies CdS, aveva applicato la pena di mesi 4 di arresto ed €.2000,00 di ammenda, disponendo la sospensione della patente di guida per un anno, ma non aveva provveduto in ordine alla confisca del veicolo di proprietà dell’imputato.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la sanzione amministrativa accessoria, proprio poiché la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento circa la proprietà del veicolo ed è conseguentemente carente circa l’applicazione della corretta sanzione accessoria: infatti, ove risulti che l’autovettura appartiene a terzi, va raddoppiata la durata della sospensione della patente di guida; in caso contrario, va comunque disposta la confisca del veicolo.
Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n.55258 del 29.12.2016
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