Strada privata utilizzata per il pubblico transito: il comune ha l’obbligo di curarne la manutenzione

Cassazione civile, Ordinanza 7/2/2017, n. 3216: la Pubblica amministrazione deve risarcire eventuali danni avvenuti su strade private ad uso pubblico

21 Novembre 2017
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La Corte di Cassazione ricorda che la manutenzione delle strade private ad uso pubblico è responsabilità della pubblica amministrazione. Il caso in esame è quello di un pedone che ha riportato lesioni a causa di una strada dissestata.

Nonostante l’evento sia accaduto su una proprietà privata, e non comunale, è l’amministrazione a dover risarcire i danni. Questo perché “è in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza della aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada”. È la destinazione d’uso del tratto a rilevare nella fattispecie, più che la sua proprietà.

Quindi, dal momento in cui il Comune permette alla collettività di utilizzare un’area privata per il pubblico transito, se ne prende in carico anche l’onere di manutenzione. Ciò significa che ha l’obbligo di accertare che la manutenzione non sia trascurata e che, anzi, venga regolarmente eseguita.

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