La residenza anagrafica dell’imprenditore individuale è requisito ineludibile per l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Ciò risponde pienamente alla ratio costitutiva del registro delle imprese, volto a consentire la pubblica conoscibilità dei dati afferenti l’impresa e la reperibilità di quest’ultima e del suo titolare ai fini di notifiche di atti, comunicazioni, richieste, ispezioni. Non solo, l’imprenditore irreperibile, dopo i previsti accertamenti, dovrà essere cancellato d’ufficio dal registro delle imprese. Di questo avviso il Ministero Sviluppo Economico con parere 8 ottobre 2014 Prot. 0175547
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