Esaminiamo il caso di un uomo fermato per un controllo da un organo di Polizia Stradale. Gli agenti chiedevano al conducente di sottoporsi, presso una struttura sanitaria, a test clinici per rilevare l’eventuale presenza di stupefacenti in circolo nel sangue. L’imputato, avendo rifiutato di ottemperare alle richieste degli agenti, viene ritenuto responsabile del reato di cui all’art.187, comma 8, C.d.S..
La Cassazione è però di diversa opinione: non ci sussistendo elementi fattuali per sospettare che l’imputato fosse sotto l’effetto di stupefacenti, non vi erano le condizioni di fatto per considerare legittima l’intimazione rivolta dagli operanti al conducente, in quanto, contrariamente a quanto previsto dall’art.187 C.d.S. sopra ricordato, non erano stati acquisiti elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione alle analisi di laboratorio, sia perché non erano state effettuate prove attraverso strumentazione portatile, sia perché non esplicitati altri elementi sullo stato dell’imputato che lasciassero ritenere uno stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
Non sussistono quindi gli estremi per confermare la condanna ai sensi del comma 8 dell’art. 187 C.d.S. (“reato di rifiuto”), poiché gli agenti non si sono attenuti alle procedure di legge e di conseguenze l’ordine intimato è illegittimo.
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