Sulla competenza della Polizia Municipale in tema di accertamento e contestazione delle violazioni che riguardano le autoscuole

28 Dicembre 2013
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A volte le esperienze nel nostro lavoro consentono di trasmettere alcune conoscenze acquisite nell’affrontare casi pratici che difficilmente saremmo riusciti a elaborare spontaneamente. Lo spunto per questo breve approfondimento è stato fornito da un ricorso relativo a un verbale elevato dalla Polizia Municipale a una persona di nazionalità cinese che, almeno secondo gli accertamenti eseguiti e confermati con la sentenza che ha respinto l’opposizione, abusivamente impartiva lezioni di teoria all’interno di un’autoscuola autorizzata.

Veniva impugnato il verbale sia nel merito, che nella legittimità, invocando, per ciò che ci interessa, l’incompetenza dell’organo di polizia ad accertare la violazione, in quanto la vigilanza tecnica e amministrativa spetterebbe in via esclusiva alla provincia.

Appare evidente che la censura non coglie nel segno. Infatti, il comma 2 dell’articolo 123 deve essere letto integralmente e interpretato correttamente, pur nella sua sinteticità. Infatti, detto comma dispone che “Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province” ma prosegue dopo una virgola “, alle quali compete inoltre l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis” dove è evidente il richiamo, peraltro, al solo potere di revoca dell’idoneità tecnica del titolare dell’autoscuola che eserciti irregolarmente l’attività. Non possono sorgere dubbi che, in tal caso, la revoca dell’idoneità può essere esercitata esclusivamente dalla Provincia, che ha, in questo caso sì, un potere-dovere esclusivo legato alle funzioni di vigilanza tecnica e amministrativa riconosciute dal comma 2 citato. Diversamente, se la competenza esclusiva dovesse estendersi anche all’accertamento e alla contestazione delle violazioni ai precetti dell’articolo 123, non si comprenderebbe la precisazione contenuta nel comma 2, che si riferisce al solo caso delle sanzioni di cui al comma 11-bis.

Alla ricorrente era stata, invece, contestata la violazione del comma 12, secondo il quale “Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 159,00 ad Euro 639,00”.

Ora, atteso che l’articolo non individua per tale comma alcuna competenza esclusiva e che, invece, l’articolo 11, comma 1, lettera a), affida agli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del codice della strada la competenza ad accertare e contestare tutti gli illeciti del medesimo codice, non si vede come si possa concludere che la Polizia Municipale potrebbe procedere all’accertamento e quindi alla contestazione della violazione del citato comma 12 dell’articolo 123.

Alla stessa stregua e in termini ancora più generali, l’articolo 13 della legge 689/81, dispone che “All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 333 e del primo e secondo comma dell’articolo 334 del codice di procedura penale. E’ fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti”.

Quindi, semmai, il potere di accertamento e applicazione di talune specifiche sanzioni in capo alla provincia è posto in aggiunta alle competenze generali previste dagli articoli 11 e 12 del codice della strada e sicuramente non in via esclusiva.

Infatti, la vigilanza tecnica e amministrativa non si riferisce certo all’accertamento e alla contestazione degli illeciti amministrativi, ma bensì, come è chiaro, alla verifica della sussistenza e il mantenimento dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività di autoscuola, che rimane attività soggetta all’autorizzazione semplificata.

Quindi, non sussiste alcuna competenza esclusiva della provincia in ordine all’accertamento delle sanzioni per violazioni commesse nell’attività delle autoscuole. Alla provincia spetta una funzione amministrativa per tutto ciò che riguarda le autorizzazioni, le eventuali verifiche dell’attività, la revoca del titolo e quant’altro legato alle procedure amministrative, mentre alla Motorizzazione civile spetta una vigilanza tecnica (art. 336 reg. esec.). Non sussiste alcun riparto e/o competenza esclusiva per quanto riguarda l’accertamento delle violazioni di norme previste dal codice della strada, né risultano deroghe e/o richiami  nel codice della strada (in particolare per quello che interessa l’art. 123 comma 12) a normative speciali circa una competenza esclusiva. Anche il D.M. 317/95 non contiene alcuna indicazione sulla competenza sanzionatoria esclusiva e comunque non potrebbe essere altrimenti, non potendo il decreto ministeriale derogare ad una normativa di rango superiore.

E infatti a tali conclusioni è giunto anche il giudice di pace che ha respinto il ricorso, confermando il verbale opposto.

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