In materia di inquinamento derivante dal naufragio e/o affondamento di natanti ed imbarcazioni di vario genere, la giurisprudenza recente ha ribadito la specialità della materia consentendo alla autorità competente di intervenire tempestivamente al fine di eliminare o quantomeno ridurre le conseguenze di tali incidenti.
La natura di tale intervento è speciale e ha una portata da scavalcare quanto previsto dal Testo unico dell’ambiente e la richiesta di rimborso dei costi dell’intervento, non è equiparabile alla richiesta di risarcimento del danno ambientale che presuppone un comportamento illecito del soggetto responsabile dell’inquinamento e pertanto trova applicazione l’art. 2946 del codice civile, relativo alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente non dal momento del fatto, bensì dal tempo dell’effettivo pagamento delle prestazioni, ossia dall’effettivo esborso di denaro effettuato dallo Stato: come è noto, infatti, a mente dell’art. 2935 del codice civile, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
La legge 31.12.1982 n. 979, “Disposizioni per la difesa del mare”, ha delineato il quadro degli interventi da adottare a tutela del mare e delle aree costiere contro l’inquinamento da idrocarburi o altre sostanze nocive per le risorse naturali.
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