Tachigrafo digitale. In Italia Nota del Ministero dell’Interno che chiarisce la procedura di utilizzo del modulo delle assenze

Con una recente nota il Ministero dell’Interno Italiano ha fornito chiarimenti in merito  all’obbligatorietà di compilazione e conservazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti, alla luce dei contenuti presenti nella nota di chiarimento in materia della Commissione europea di cui sopra.

19 Settembre 2016
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di F. Dimita

Con una recente nota il Ministero dell’Interno Italiano ha fornito chiarimenti in merito  all’obbligatorietà di compilazione e conservazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti, alla luce dei contenuti presenti nella nota di chiarimento in materia della Commissione europea di cui sopra.
Com’è noto, l’art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014 ha previsto che gli Stati membri non possano imporre ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.
Sulla base di tale nuova disposizione, la Commissione UE ha chiarito che la redazione del modulo assenze non sia più obbligatoria ed ha invitato pertanto gli Stati membri a non sanzionare i conducenti che ne fossero sprovvisti.
Sulla base di tali indicazioni, il Ministero dell’Interno, con la nota in esame, precisa che le sanzioni previste dall’art. 9, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 144/2008 – nella fattispecie  la tenuta incompleta o inalterata del modulo ovvero la mancata conservazione per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce – non sono applicabili, qualora l’autista attesti  i periodi di attività e inattività lontano dal veicolo registrandoli nel cronotachigrafo digitale.
Ad ogni modo, la nota chiarisce che l’impresa di trasporto può continuare a redigere il modulo assenze, da esibire in sede di controllo “in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni”.
Comunque, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Commissione e dal Ministero, si consiglia di continuare a compilare il modulo assenze laddove non si siano registrati i periodi di attività e inattività del conducente mediante inserimenti manuali.
Inoltre, si fa presente che qualora l’organo di controllo sollevi dubbi circa la corretta condotta dell’autista, potrà  richiedere l’esibizione di documenti –  anche in un momento successivo.

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