a) persone con autoveicoli con più di otto posti a sedere oltre al conducente (in alcuni testi si legge nove compreso il conducente). Sono in pratica gli autobus;
b) merci con autoveicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi, superiore a 3,5 tonnellate.
Ne consegue che i veicoli ad “uso speciale”, non essendo adibiti al trasporto di merci, sono esclusi dal rispetto del reg. CE 561/2006 (esempio: autoscala, autopompa, autonegozio, espurgo pozzi neri).
Veicoli esclusi dall’obbligo di installazione in base a normativa comunitaria ai sensi dell’art. 3 del reg. (CE) n. 561/2006
Autoveicoli:
• adibiti al trasporto di passeggeri in servizio di linea a condizione che la linea non sia superiore a 50 km. Si precisa che nel caso l’autobus effettui diverse linee (come avviene per esempio per il servizio scolastico), per la verifica del rispetto dei 50 km, è necessario fare riferimento non al numero complessivo dei km percorsi, bensì all’estensione della singola tratta/linea;
• veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per:
i) il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione, o
ii) per la consegna di merci prodotte artigianalmente, solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi;
• la cui velocità massima autorizzata non supera 40 km/h. Si fa qui riferimento, ovviamente, non alla velocità del momento, ma a quella autorizzata per la tipologia di veicolo;
• di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili dell’ordine pubblico o da questi presi in locazione senza conducente, nel caso in cui il trasporto sia effettuato nell’ambito delle funzioni di questi servizi e sotto la loro responsabilità; compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario;
• utilizzati in situazioni di emergenza oppure in operazioni di salvataggio;
• speciali adibiti ad uso medico;
• utilizzati quali carri attrezzi specializzati quando operano entro un raggio di 100 km dalla propria sede operativa;
• sottoposti a prove su strada ai fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
• determinanti combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate adibiti a trasporto non commerciale di merci;
• commerciali rientranti nella categoria dei veicoli storici in base alla legislazione dello Stato membro nel quale circolano ed a condizione che siano utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri e di merci;
• veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate ma non oltre 3,5 tonnellate e adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l’attività principale della persona che guida il veicolo.
Veicoli esclusi dall’obbligo di installazione in base a normativa italiana e pertanto con valore solo per i trasporti nazionali (art. 13 reg. (CE) n. 561/2006 e d.m. 20 giugno 2007)
• veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale, entro un raggio di 100 km (art. 45 reg. UE 165/2014);
• veicoli utilizzati per il servizio fogne, protezione contro le inondazioni, manutenzione rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio-veicoli speciali trasportanti materiale per circhi o parchi divertimenti;
• veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;
• veicoli adibiti a scuola guida, purché non utilizzati per trasporto di persone o merci a fini di lucro.
Comportamenti operativi in caso di controllo
Il conducente controllato alla guida di un veicolo munito di apparecchio tachigrafo è tenuto ad esibire, in relazione ai 28 giorni precedenti rispetto al momento del controllo:
– foglio di registrazione analogico se utilizzato solamente crono analogico;
– carta tachigrafica del conducente se ha utilizzato solo veicoli dotati di crono digitale;
– attestazione delle eventuali deroghe usufruite ai sensi dell’art. 12 del reg. (CE) n. 561/2006;
– foglio di registrazione analogico e carta tachigrafica del conducente se ha utilizzato sia su veicoli con crono analogico che digitale.
Il Ministero dell’interno con circolare n. 300/A/3302/11/111/20/3 dell’8 aprile 2011 ha precisato che il titolare di carta tachigrafica non è tenuto ad avere le stampe delle giornate trascorse e, con circolare prot. n. 300/A/5933/16/111/20/3 del 1° settembre 2016 ha precisato che l’obbligo di giustificare le assenze per ferie, malattia o altre motivazioni a suo tempo introdotto dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, è decaduto. Infatti considerato che la Commissione europea (Commissione Clarification n. 7) ha chiarito che la redazione del modulo delle assenze, pur consentita, non è obbligatoria, risultano inapplicabili le sanzioni previste dall’art. 9, commi 4 e 5 del decreto legislativo 144/2008. Ovviamente risulta inapplicabile anche la conseguente violazione prevista dall’art. 180 c.d.s. non potendosi sanzionare la mancanza al seguito di un documento non obbligatorio, ferma restando la facoltà di richiedere all’azienda i necessari chiarimenti in relazione ai periodi non esibiti durante il controllo su strada.
Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il tachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi.
Le spese per l’accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del tachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido (art. 179, comma 6-bis, c.d.s.).
PER APPROFONDIRE
Articolo 179 CdS – Cronotachigrafo e limitatore di velocità
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