Maggiormente significativa può essere semmai la più recente sentenza della Corte di Cassazione Civile sez. II 4/8/2016 n. 16310, richiamata in nota dal Ministero, nella quale, oltre a ribadire che l’esposizione della targa prova non esonera dall’obbligo di revisione il veicolo immatricolato, non dice espressamente che esiste un divieto di utilizzare questa targa su veicoli già immatricolati, ma più correttamente ammette l’uso della targa per le operazioni di prova in deroga all’articolo 78 del codice della strada, cioè quando sono apportate modifiche che comportano l’aggiornamento della carta di circolazione, riferendosi all’articolo 1, comma 1, lettera c) del d.P.R. 474/2001. Inoltre, in tale sentenza i Giudici danno atto di un parere in senso contrario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2006, nel quale era stato sostenuto che, al contrario, il veicolo non revisionato poteva circolare con targa prova (a quanto è dato di comprendere dalla sentenza).
Continua a leggere l’articolo
__________
[1] Anche per il Ministero dell’Interno “l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi contra legem”
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento