Nel caso in esame (sentenza 18156/17, Cassazione Civile) il verbale, a giustificazione della mancata contestazione immediata, riportava la seguente dicitura: “Accertamento remoto con dispositivi di cui all’art. 4 D.L. 121/02 conv. In 1. 168/02, art. 201 bis f C.d.S.”.
La Corte di Cassazione conclude che tale motivazione non è sufficiente: si è infatti affermato più volte il principio “secondo il quale, a norma dell’art. 200 CdS, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale la contestazione immediata dell’infrazione. ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione, salvo, tuttavia, detta contestazione non sia possibile, nel qual caso, a norma dell’art. 201 CdS, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale”.
Il regolamento di esecuzione fa poi alcuni esempi di casi in cui si deve ritenere impossibile la contestazione immediata (all’art. 384) fra cui:
- veicolo irraggiungibile a causa dell’eccessiva velocità;
- accertamento in assenza del trasgressore;
- attraversamento di intersezione con luce semaforica rossa.
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