È legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata “telelaser” anche se non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato – in quanto detta attestazione ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica.
Cassazione sez. II Civile, 8/11/2011 n. 23212
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