Secondo la
Corte di Cassazione, III sez.pen. – sentenza n.38864/2022 – il mancato rispetto dei presupposti di legittimità della raccolta previsti dalla normativa di settore impedisce di qualificare i rifiuti come sottoprodotti, se non risultano rispettati i requisiti dell’art. 186 del d. lgs. n. 152 del 2006, ciò in coerenza con la giurisprudenza della Corte secondo cui, in tema di gestione dei rifiuti, l’applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sotto-prodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.
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