L’articolo 82 “Destinazione ed uso dei veicoli” del Codice della Strada stabilisce che per uso del veicolo si intende la sua utilizzazione economica e sotto questo profilo prescrive che i veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi. Il comma 4 specifica che “Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione.
Alla definizione sancita dall’articolo 82, si collega quella dettata dal comma 1 dell’articolo 88 del Codice della Strada che recita: “Agli effetti del presente articolo, un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto di terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente”…
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