In particolare, è l’articolo 57 del Codice a demandare a un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, l’individuazione delle modalità di attuazione del Codice stesso con riguardo al trattamento dei dati effettuato, per le predette finalità, non solo dagli organi, uffici o comandi di polizia, ma anche dal Centro elaborazioni dati (C.E.D.) dello stesso Ministero dell’interno.
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