Abbiamo visto in un precedente post cosa occorre per condurre il trenino e che il conducente deve rispettare il tasso alcolemico “zero”.
Ma per muoversi su strada, cosa occorre?
La circolazione dei trenini turistici è da sempre oggetto di diverse interpretazioni in quanto se si tratta di “trenino lillipuziano a percorso libero” esso fa parte delle attrazioni dello spettacolo viaggiante indicate nell’elenco allegato all’articolo 4 della legge 337/68 e quindi si tratta di attività spettacolare e non di un veicolo da adibire a servizio di linea. Se tale trenino viene poi fatto circolare su strada e non all’interno di un parco divertimenti occorre l’osservanza delle norme del codice della strada e del D.M. 15 marzo 2007, n. 55.
Se l’attività svolta con il trenino turistico ha solo fini ricreativi e culturali e non si pone, in concorrenza con il trasporto pubblico, si deve procedere con una licenza di cui all’art.69 del TULPS.
Se invece per le modalità con cui il servizio viene erogato, si connota un servizio di linea, con fermate intermedie, orari di percorrenza ecc.., occorre che il comune istituisca un servizio di linea urbano turistico.
In entrambi i casi vi è necessità di una preventiva ed opportuna valutazione del percorso, che deve essere indicato nella licenza o nella concessione.
L’art. 1 del D.M. 15-3-2007 n. 55 del Ministero dei trasporti (Norme relative all’individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all’accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici. Pubblicato nella G.U. 27 aprile 2007, n. 97) definisce come TRENINI TURISTICI i complessi di veicoli finalizzati esclusivamente al trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e attrezzati in modo da renderli idonei a tale utilizzazione, precisando che trattasi di veicoli atipici, ai sensi dell’articolo 59 del Codice della strada, composti da un autoveicolo idoneo al traino e fino a tre rimorchi, ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 214, con un minimo di un rimorchio.
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