Le disposizioni contrattuali prevedono che in mancanza di una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni, antimeridiani e pomeridiani, nessuna indennità contrattuale spetta al personale della polizia locale. Di un eventuale pagamento, disposto in violazione di tali regole contrattuali, risponde di danno erariale anche il personale percettore, qualora abbia avuto la consapevolezza che gli importi ricevuti non fossero dovuti. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte dei conti dell’Umbria con la sentenza n. 81/2020 dove ha condannato al risarcimento per danno erariale sia il vice comandante della polizia provinciale, per mancato coordinamento e controllo, sia il l’agente di polizia provinciale, per aver ricevuto indennità non dovute in assenza dell’avvicendata turnazione antimeridiana e pomeridiana richiesta dalla normativa contrattuale.
La vicenda
La Procura erariale ha rinviato a giudizio, un agente della Polizia provinciale, per aver ricevuto l’indennità contrattuale di turnazione in assenza di una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni antimeridiani e pomeridiani. Nel caso di specie la Procura ha contestato all’agente, di aver obbligato, in mancanza di timbratura, il responsabile del servizio a compilare “a posteriori” via web i giustificativi delle presenze. La responsabilità, inoltre, è stata stigmatizzata anche in assenza di una preventiva programmazione delle turnazioni ed il successivo controllo di effettivo espletamento dei servizi, prima dell’inoltro dei dati all’Ufficio preposto alla erogazione delle retribuzioni al personale. Dall’esame delle buste paga, dell’agente percettore delle indennità indebite, è stato possibile riscontrare lo svolgimento di orari quasi soltanto antimeridiani, con carenza del necessario avvicendamento nella turnazione implicante il disagio che l’emolumento accessorio è finalizzato a compensare.
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