Ufficio legale comunale: l’autonomia non determina apicalità (L. Catania)

23 Gennaio 2014
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Il TAR di Palermo, con la sentenza 10 gennaio 2014, n. 50, ha dichiarato la legittimità della delibera con la quale una giunta comunale, nell’approvare il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ha previsto che il servizio “affari legali e contenzioso” fosse inglobato nel settore “affari generali ed organizzazione aziendale”, con conseguente subordinazione gerarchica degli avvocati dell’ente al dirigente di tale settore. I giudici amministrativi palermitani hanno rilevato che l’art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 stabilisce che gli uffici legali degli enti pubblici possono essere istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo, nulla dicendo in merito alla struttura organizzativa. Il comune deve, comunque, assicurare l’inserimento nell’assetto organizzativo dell’ufficio legale e l’autonomia funzionale del professionista allo stesso preposto, assicurando, altresì, una distinzione fra attività legale ed attività amministrativa. Non è necessario conferire natura apicale all’ufficio legale…

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