(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
IX Commissione
SOMMARIO
Mercoledì 23 giugno 2010
SEDE REFERENTE:
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Seguito dell’esame e rinvio) … *
ALLEGATO 1 (Emendamenti del relatore e relative riformulazioni) … *
ALLEGATO 2 (Correzioni di forma) … *
Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell’8 giugno 2010
Mario VALDUCCI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sedi consultiva. Hanno espresso parere favorevole le Commissioni VIII (Ambiente), XI (Lavoro), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell’Unione europea). Hanno espresso parere favorevole con osservazioni le Commissioni I (Affari costituzionali), X (Attività produttive) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Hanno espresso parere favorevole con condizioni le Commissioni VI (Finanze) e VII (Cultura). Ha espresso infine parere favorevole con condizioni e osservazioni la Commissione II (Giustizia). La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con due condizioni finalizzate al rispetto dell’articolo 81, quarto comma della Costituzione, e una ulteriore condizione. Fa presente di aver predisposto, in qualità di relatore, alcuni emendamenti finalizzati a recepire le condizioni e, ove possibile, anche le osservazioni formulate nei pareri espressi (vedi allegato 1).
In via preliminare avverte che due condizioni, contenute, rispettivamente, nel parere della Commissione Giustizia e nel parere della Commissione Bilancio, comporterebbero, se recepite, la modifica di parti del testo che sono state già approvate, con doppia deliberazione conforme, dalla Camera e dal Senato.
Più precisamente la Commissione Giustizia, nel suo parere, ha posto una condizione volta a modificare le disposizioni contenute nell’articolo 34 del provvedimento, che fanno rinvio, per quanto concerne l’applicazione della confisca nel caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro e di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, all’articolo 240, secondo comma, del codice penale. Ricorda che la richiesta della soppressione dell’inciso con cui si fa rinvio al suddetto articolo, è motivata con il fatto che l’inciso riproduce una disposizione del vigente testo del codice della strada di cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2010. La Corte costituzionale ha infatti rilevato che per effetto di tale inciso la confisca risulta qualificata come una misura di sicurezza, anziché come una sanzione accessoria, con la conseguenza di permetterne l’applicazione retroattiva anche ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione che ha previsto la confisca stessa. Segnala come la sentenza della Corte costituzionale sia stata depositata il 4 giugno 2010, in data successiva all’approvazione del testo in seconda lettura da parte del Senato.
La Commissione Bilancio, a sua volta, ha inserito nel proprio parere una condizione finalizzata a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con la quale si richiede di precisare, sempre con riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 34, che il test antidroga sia effettuato mediante prelievo di campioni di fluido del cavo orale, vale a dire di saliva, anziché, come previsto nel testo, mediante prelievo di campioni di mucosa del cavo orale. Fa presente che, come illustrato nella premessa del parere della Commissione Bilancio, la disposizione contenuta nel testo, con la quale si demanda al personale ausiliario delle forze di polizia un accertamento sulla mucosa del cavo orale, prospetta una tipologia di accertamento che comporta lo svolgimento di un’indagine invasiva, effettuabile soltanto con strumenti particolari e in ambiente sanitario. La Commissione Bilancio rileva altresì che, per l’effettuazione del prelievo della mucosa, il personale ausiliario dovrebbe anche frequentare appositi corsi di preparazione. Per queste ragioni la disposizione, oltre ad essere nei fatti impraticabile e, nella previsione di un accertamento invasivo, di dubbia costituzionalità, risulta in contrasto con la previsione, introdotta dal Senato modificando la medesima lettera c) del comma 3 dell’articolo 34, con la quale espressamente si stabilisce che gli accertamenti in questione siano effettuati «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
Sottolinea l’opportunità, sotto il profilo dell’applicabilità e dell’efficacia del contenuto normativo del testo, di apportare le modifiche sopra illustrate. Richiama altresì l’esigenza di evitare che le Camere approvino una legge suscettibile di censure di costituzionalità e, per questa ragione, anche di richiesta di nuova deliberazione da parte del Capo dello Stato.
Tuttavia, in considerazione del rilievo che assume, ai fini di un corretto svolgimento della procedura di formazione del testo delle leggi, il principio, di cui al comma 2 dell’articolo 70 del Regolamento, di intangibilità dei testi sui quali si sia realizzata una doppia deliberazione conforme e della conseguente esigenza di garantirne il rispetto nel più elevato grado possibile, si riserva, analogamente a quanto avvenuto in passato in simili circostanze, come ad esempio risulta dal resoconto della seduta della X Commissione del 7 novembre 1991, di richiedere l’avviso del Presidente della Camera in merito all’ammissibilità delle modifiche derivanti dal recepimento delle condizioni richiamate.
Carlo MONAI (IdV) ricorda che la sentenza della Corte costituzionale recentemente intervenuta in materia di confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il rinvio all’articolo 240 del codice penale, per effetto del quale la confisca è in tali fattispecie qualificata come misura di sicurezza. La pronuncia di incostituzionalità si fonda su quanto previsto all’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, secondo il quale non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato. Per effetto di tale pronuncia la confisca deve essere ritenuta una sanzione accessoria. In proposito osserva che la disciplina generale del patteggiamento prevede che non vengano applicate le sanzioni accessorie. Rileva quindi, che l’applicazione della misura della confisca prevista negli articoli 186 e 187 del codice della strada nel caso di patteggiamento era subordinata alla qualificazione della stessa come misura di sicurezza, mentre, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, tale previsione dovrebbe essere superata. Ritiene quindi che la Commissione debba fare una riflessione complessiva sulla misura della confisca nelle fattispecie citate, al fine di qualificarla come pena accessoria e conseguentemente di escluderne l’applicazione nel caso di patteggiamento.
Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che nel codice della strada è espressamente prevista l’ipotesi di confisca del veicolo, anche in caso di patteggiamento e che quindi la disposizione del codice costituisce una norma specifica di deroga rispetto alla disciplina generale dell’istituto del patteggiamento previsto dal codice dei procedura penale.
Marco DESIDERATI (LNP) ritiene opportuno che la Commissione faccia un’ulteriore riflessione sulla disposizione, introdotta dal Senato, che consente l’elevazione a 70 anni del limite di età previsto per i conducenti di mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone, prevedendone un’estensione anche al trasporto di merci.
Mario VALDUCCI, presidente e relatore, ritiene che la questione possa essere affrontata nelle successive fasi dell’iter di esame del provvedimento.
Passando ad illustrare gli emendamenti presentati, segnala che l’emendamento 4.100 definisce con precisione, alla lettera b), i casi in cui, per i trasporti eccezionali, è necessario l’intervento degli organi di polizia stradale, attribuendo a tali organi la facoltà di autorizzare, quando le circostanze lo consentano, l’impiego del personale della scorta tecnica. Di conseguenza è ripristinato il testo approvato dal Senato per quanto riguarda le altre parti dell’articolo 4. Fa presente infine che l’emendamento recepisce una osservazione della I Commissione (Affari costituzionali).
Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull’emendamento 4.100 del relatore.
La Commissione approva l’emendamento 4.100 del relatore (vedi allegato 1).
Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che l’emendamento 12.100 (vedi allegato) è volto a superare diverse osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia in merito alle disposizioni dell’articolo 12.
In particolare, rispetto al comma 1, osserva che la Commissione Giustizia ha rilevato che occorre definire con maggiore precisione i mutamenti giuridici e comunque evitare di fare riferimento a mutamenti diversi rispetto a quelli contemplati al comma 1 dell’articolo 94 del codice della strada, al fine di evitare che si determinino aggravi relativi all’applicazione dell’imposta di trascrizione. Alla luce sia del richiamo alle disposizioni già vigenti del comma 1 dell’articolo 94 sia del prospettato rischio di aggravi relativi all’imposta di trascrizione, ritiene opportuno sopprimere il comma 1, lettera a) dell’emendamento.
La Commissione Giustizia osserva quindi che occorre chiarire la nozione di soggetto responsabile di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 94-bis, nel testo introdotto dal Senato. Anche in questo caso, considerata l’incertezza giuridica che tale nozione determinerebbe, propone di sopprimere tale periodo, rilevando che il contenuto precettivo del comma in esame è interamente e compiutamente formulato nel secondo periodo, al quale si riferisce anche la sanzione (lettera b), numero 1), dell’emendamento).
Infine, per quanto concerne l’osservazione della Commissione Giustizia relativa all’esigenza di chiarire quali soggetti debbano effettuare gli accertamenti, fa presente di aver inserito il riferimento anche al certificato di proprietà, oltre che alla carta e al certificato di circolazione, in modo da avere un’indicazione completa dei documenti rispetto ai quali possono effettuarsi gli accertamenti e, di conseguenza, dei soggetti competenti ad effettuarli (lettera b) numero 2) e lettera c) dell’emendamento).
Silvia VELO (PD) evidenzia l’opportunità, piuttosto che di sopprimere il comma 1 dell’articolo 12 del testo, di riformularlo, nel senso di prevedere la comunicazione da parte dell’avente causa agli uffici della Motorizzazione civile, per l’aggiornamento della carta di circolazione e dell’archivio dei veicoli, di ogni fatto o atto giuridico, ancorché diverso da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione nominativa dell’intestatario della carta di circolazione che comporti la disponibilità, per un periodo superiore a trenta giorni, di un veicolo in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso. Conseguentemente sarebbe mantenuta la lettera b) del comma 1 dell’articolo 12, nel testo approvato dal Senato. Ritiene che in questo modo possano essere superate le osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia e al tempo stesso sia possibile assicurare il perseguimento delle finalità alle quali era indirizzata la disposizione introdotta dal Senato.
Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO condivide la proposta di riformulazione avanzata dall’onorevole Velo, precisando che bisognerebbe prevedere che la disposizione si applichi per ogni fatto o atto giuridico da cui da cui derivi una variazione nominativa dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comporti la disponibilità, per un periodo superiore a trenta giorni, di un veicolo in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso.
Mario VALDUCCI, presidente e relatore, riformula il proprio emendamento 12.100 nel senso indicato dal deputato Velo e dal sottosegretario Giachino (vedi allegato 1).
Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull’emendamento 12.100 del relatore, nel testo riformulato.
La Commissione approva l’emendamento 12.100 del relatore, come riformulato (vedi allegato 1).
Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che l’emendamento 38.100 (vedi allegato 1) recepisce due osservazioni, sostanzialmente di identica portata, contenute nel parere, rispettivamente, della I Commissione (Affari Costituzionali) e della II Commissione (Giustizia), con le quali si segnala l’opportunità di ripristinare il termine di 100 giorni per la notifica del verbale di accertamento all’obbligato in solido, nel caso in cui vi sia stata contestazione immediata nei confronti del trasgressore. Ricorda che tale termine era stato ridotto a 90 giorni dal Senato, contestualmente alla riduzione a 60 giorni del termine per la notifica ordinaria (notifica al trasgressore e, se diverso, all’obbligato in solido, in assenza di contestazione immediata), previsto alla lettera a) del comma 1 e che la Commissione aveva ripristinato il termine di 90 giorni in quest’ultima ipotesi. Osserva quindi che si è determinata l’esigenza, evidenziata nel parere sia della Commissione Affari costituzionali, sia della Commissione Giustizia, di ripristinare anche il termine di cui alla lettera b), per tener conto della possibilità che il trasgressore paghi subito o entro pochi giorni e, in questo modo, evitare la notifica anche all’obbligato in solido.
Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull’emendamento 38.100 del relatore.
La Commissione approva l’emendamento 38.100 del relatore (vedi allegato 1).
Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che l’emendamento 46-bis.100 (vedi allegato) estende da sessanta a centottanta giorni il termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il quale devono essere predisposti i programmi sulla sicurezza stradale da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole. Osserva che l’emendamento recepisce la condizione contenuta nel parere della VII Commissione (Cultura), che ha osservato che la procedura di predisposizione del decreto, che comporta il concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il parere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, richieda un tempo più ampio dei sessanta giorni previsti.
Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull’emendamento 46-bis.100 del relatore.
La Commissione approva l’emendamento 46-bis.100 del relatore (vedi allegato 1).
Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che l’emendamento 47.100 (vedi allegato 1) recepisce una condizione posta dalla V Commissione (Bilancio), volta a precisare il testo dell’articolo 47, sopprimendo la previsione che dall’istituzione del Comitato per l’indirizzo e il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale possano conseguire minori entrate a carico della finanza pubblica. Osserva infatti che l’istituzione del Comitato non è suscettibile di determinare minori entrate.
Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull’emendamento 47.100 del relatore.
La Commissione approva l’emendamento 47.100 del relatore (vedi allegato 1).
Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che l’emendamento 55.100 (vedi allegato 1) recepisce le osservazioni formulate nel parere della X Commissione Attività produttive relativamente all’articolo 55, che modifica la disciplina, dettata dal decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007, in materia di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Sottolinea che rispetto al testo approvato dalla Commissione Trasporti, la Commissione Attività produttive ha segnalato, in primo luogo, l’opportunità di prevedere un periodo transitorio, al fine di consentire l’adeguamento alle prescrizioni introdotte per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento. A tal fine la lettera c) dell’emendamento in esame prevede, in relazione agli obblighi di dotarsi di almeno un precursore e di esporre le tabelle che illustrano le cause e i sintomi relativi ai diversi livelli del tasso alcolemico, che tali obblighi, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, decorrano dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Per quanto concerne la disposizione relativa agli stabilimenti balneari, introdotta dalla Commissione Trasporti, fa presente che la Commissione Attività produttive ha segnalato l’opportunità di sopprimerla, ovvero, in alternativa, di introdurre modifiche volte a prevedere che gli intrattenimenti possano essere svolti tutti i giorni della settimana, anziché soltanto per due giorni e che i titolari non debbano chiedere l’autorizzazione alla Commissione tecnica di pubblico spettacolo. La Commissione Attività produttive ha altresì evidenziato l’opportunità di diminuire la sanzione prevista per tale fattispecie.
Evidenzia che l’emendamento in esame, alla lettera a), apporta le modifiche suggerite dalla Commissione Attività produttive, vale a dire la soppressione della limitazione a due giorni e dell’obbligo di richiedere l’autorizzazione da parte della Commissione tecnica di pubblico spettacolo; alla lettera b), per quanto riguarda le sanzioni previste per gli stabilimenti balneari, mantiene inalterata la sanzione pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro, mentre prevede che la chiusura del locale in caso di reiterazione della violazione possa essere disposta se la reiterazione ha luogo tre volte nel biennio, anziché due, come previsto nel testo inizialmente approvato dalla Commissione Trasporti.
Invita peraltro la Commissione a valutare l’opportunità anche di sopprimere interamente la disposizione relativa agli stabilimenti balneari, seguendo la possibilità alternativa prospettata dalla Commissione Attività produttive. Osserva infatti che si tratta di una disposizione che, anche sotto il profilo giuridico, può dare adito a problematiche. Rileva altresì che comunque si tratta di una materia di competenza regionale e, per quanto riguarda la gestione amministrativa, comunale e, a suo avviso, regioni e comuni sono nella condizione migliore per tener conto della varietà di situazioni concrete che si presenta nei diversi territori. Segnala infine che comunque si tratta di una disposizione che ha un limitato impatto per quanto concerne gli aspetti più propriamente attinenti alla circolazione stradale.
Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) con riferimento al testo dell’emendamento presentato dal relatore, ritiene che non sia opportuna una differenziazione delle sanzioni tra gli stabilimenti balneari e gli altri locali. Osserva che tale differenziazione costituisce un inutile appesantimento del testo e un elemento di complicazione non necessario.
Mario TULLO (PD), pur ritenendo condivisibile l’obiettivo della disposizione introdotta in ordine agli stabilimenti balneari, volta a contrastare il fenomeno del nomadismo etilico, sottolinea che le tipologie di stabilimenti balneari nel Paese sono molto diverse tra di loro e che la norma interverrebbe anche sugli stabilimenti balneari di piccole dimensioni e caratterizzati da una gestione familiare, che costituiscono la tipologia di stabilimenti prevalente nella propria regione. Giudica inoltre opportuno che tale regolamentazione venga lasciata ai comuni, e propone in tale senso alla Commissione di formulare un ordine del giorno al riguardo.
Carlo MONAI (IdV) si dichiara favorevole alla soppressione del comma 2-quinquies, relativo agli stabilimenti balneari, secondo quanto prospettato dalla stessa Commissione Attività produttive. Ritiene infatti che le modifiche proposte con l’emendamento 55.100 del relatore, ossia la soppressione della limitazione a due soli giorni per lo svolgimento di forme di intrattenimento congiuntamente con la somministrazione di bevande alcoliche da parte degli stabilimenti in oggetto e la diminuzione della sanzione conseguente al mancato rispetto della disposizione, abbiano notevolmente indebolito il contenuto della norma. Osserva inoltre che la disposizione si applicherebbe solo qualora ricorressero contemporaneamente due condizioni, ossia quando fossero in capo al medesimo soggetto sia la concessione della battigia sia anche la licenza per la somministrazione di bevande alcoliche e che tale situazione spesso non si verifica. Ritiene infine che la disposizione, che ha per oggetto gli stabilimenti balneari, rechi una disciplina che si sovrappone a quella regionale e ai regolamenti degli enti locali e giudica inopportuna una disposizione che regolamenti delle attività commerciali all’interno di un testo dedicato alla sicurezza stradale.
Alessandro MONTAGNOLI (LNP) concorda con le considerazioni del collega Zeller in ordine all’opportunità di prevedere le medesime sanzioni per tutti i locali che non rispettino le disposizioni contenute nel testo, ivi compresi gli stabilimenti balneari. Ritiene tuttavia che sia opportuno mantenere la disposizione introdotta dalla Commissione, che potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti.
Mario VALDUCCI, presidente e relatore, in considerazione di quanto emerso dal dibattito, riformula il proprio emendamento 55.1 nel senso di sopprimere la lettera b) (vedi allegato 1).
Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell’emendamento 55.100 del relatore.
La Commissione approva l’emendamento 55.100 del relatore, nel testo riformulato (vedi allegato 1).
Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che l’emendamento 61.100 (vedi allegato 1), recependo una condizione contenuta nel parere della VI Commissione Finanze, sopprime l’articolo 61, introdotto dal Senato, che prevedeva l’estensione dell’applicazione dell’aliquota ridotta IVA del 4 per cento ai veicoli utilizzati da soggetti diversamente abili. Ricorda che sulla base della normativa vigente l’aliquota del 4 per cento si applica ai veicoli diesel con cilindrata fino a 2.800 cm cubici, mentre il testo Senato ne estendeva l’applicazione ai veicoli diesel con cilindrata fino a 3000 cm cubici. Evidenzia che, trattandosi di una disposizione che concerne materia tributaria, il parere della Commissione Finanze assume, ai sensi della circolare del Presidente della Camera del 16 ottobre 1996, valore di parere rinforzato, per cui, il recepimento delle condizioni in esso contenute risulta vincolante ai fini dell’esame del provvedimento in sede legislativa. Fa presente infine che la soppressione dell’articolo rende priva di rilevanza la seconda condizione contenuta nel parere della V Commissione Bilancio e finalizzata al rispetto dell’articolo 81, quarto comma della Costituzione, con la quale si chiedeva di precisare il testo del comma 2 dell’articolo 61 in questione.
Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull’emendamento 61.100 del relatore.
La Commissione approva l’emendamento 61.100 del relatore (vedi allegato 1).
Mario VALDUCCI, presidente e relatore, segnala di non ritenere opportuno il recepimento della seconda condizione contenuta nel parere della Commissione Finanze, con la quale si richiede di incrementare la sanzione, prevista dall’articolo 25 del testo in esame, a carico dei comuni che non trasmettano la relazione concernente l’utilizzo dei proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada o che utilizzino tali proventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal codice medesimo. Osserva che si tratta di una materia molto complessa e delicata, come dimostra il fatto che il testo approvato dalla Camera è stato ampiamente modificato dal Senato e successivamente la Commissione Trasporti ha introdotto ulteriori modifiche, volte, tra l’altro, ad aumentare dal 10 al 30 per cento dei proventi delle violazioni accertate mediante autovelox a carico dei comuni inadempienti. Segnala altresì che in questo caso la disposizione non ha contenuto tributario, per cui il parere della Commissione Finanze non assume valore di parere rinforzato.
Osserva quindi che non è stata accolta l’osservazione della Commissione Giustizia con la quale si evidenziava l’opportunità, di far riferimento alla disciplina generale in materia di sanzioni sostitutive, per quanto concerne le previsioni introdotte dal Senato all’articolo 34 che prospettano il ricorso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Rileva infatti la disciplina generale dettata dalla sezione I del capo III della legge n. 689 del 1981 contempla fattispecie diverse da quelle in esame, in quanto si riferisce alla sostituzione di pene detentive brevi con la semidetenzione ovvero la libertà controllata ovvero pene pecuniarie. Il ricorso al lavoro di pubblica utilità è disciplinato, con riferimento alle pene che possono essere applicati per i reati di competenza del giudice di pace, dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, che è richiamato nelle disposizioni introdotte dal Senato.
Avverte infine di aver predisposto una proposta di correzioni di forma (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di correzioni di forma del relatore (vedi allegato 2)
Mario VALDUCCI, presidente e relatore, avverte che procederà a verificare la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell’articolo 92 del Regolamento, per il trasferimento in sede legislativa del testo, inoltrando al Governo la richiesta di assenso.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.15.
IX Commissione – Mercoledì 23 giugno 2010
ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di sicurezza stradale (C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).
EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVE RIFORMULAZIONI
ART. 4.
Sostituirlo con il seguente:
ART. 4.
(Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità).
1. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento»;
b) il terzo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzarla ad avvalersi, in loro vece o ausilio, del personale della scorta tecnica stessa, secondo le modalità stabilite nel regolamento».
c) al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per l’imposizione della scorta tecnica»;
d) al comma 18, le parole: «all’obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all’obbligo di scorta tecnica».
4. 100.Il Relatore.
(Approvato)
Art. 12.
Apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 2, capoverso Art. 94-bis, comma 1:
1) sopprimere il primo periodo;
2) al secondo periodo, sostituire le parole: «I predetti documenti» con le seguenti: «La carta di circolazione di cui all’articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all’articolo 97»;
c) al comma 2, capoverso Art. 94-bis, comma 3, sostituire le parole: «è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto di cui al comma 1» con le seguenti: »sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma».
12. 100.Il Relatore.
Art. 12.
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, ogni fatto o atto giuridico, ancorché diverso da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione nominativa dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comporti la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, è dichiarato dall’avente causa, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ai competenti uffici della Motorizzazione civile al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3»;
b) al comma 5, le parole: «previste nel comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-bis».
b) al comma 2, capoverso Art. 94-bis, comma 1:
1) sopprimere il primo periodo;
2) al secondo periodo, sostituire le parole: «I predetti documenti» con le seguenti: «La carta di circolazione di cui all’articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all’articolo 97»;
c) al comma 2, capoverso Art. 94-bis, comma 3, sostituire le parole: «è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto di cui al comma 1» con le seguenti: »sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma».
12. 100(nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)
Art. 38.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «cento».
38. 100.Il Relatore.
(Approvato)
Art. 46-bis.
Al comma 2, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro centottanta giorni».
46-bis.100.Il Relatore.
(Approvato)
Art. 47.
Al comma 6, sopprimere le parole: «né minori entrate».
47. 100.Il Relatore.
(Approvato)
Art. 55.
All’articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-quinquies:
1) sopprimere le parole: «per non più di due giorni alla settimana e»;
2) sopprimere l’ultimo periodo;
b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell’obbligo previsto ai commi 2 e 2-bis è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, tre distinte violazioni dell’obbligo previsto al comma 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza di cui al citato articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell’esercizio dell’attività dello stabilimento per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente»;
c) aggiungere in fine il seguente comma: «2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».
55. 100.Il Relatore.
All’articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-quinquies:
1) sopprimere le parole: «per non più di due giorni alla settimana e»;
2) sopprimere l’ultimo periodo;
b) aggiungere in fine il seguente comma: «2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».
55. 100.(Nuova formulazione)Il Relatore.
(Approvato)
Art. 61.
Sopprimerlo.
61. 100.Il Relatore.
(Approvato)
ALLEGATO 2
Disposizioni in materia di sicurezza stradale (C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).
CORREZIONI DI FORMA
Apportare le seguenti modificazioni:
all’articolo 1, comma 3, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: «alla sanzione amministrativa» inserire le seguenti: «del pagamento di una somma»;
all’articolo 19, comma 1-bis, sostituire la parola: «modifiche» con la seguente: «modificazioni»;
all’articolo 23, comma 1, lettera e), capoverso comma 5, sostituire le parole: «commissioni medico locali» con le seguenti: »commissioni mediche locali»;
all’articolo 25 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-quater, sostituire le parole: «dei proventi di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, di propria spettanza,» con le seguenti: «dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo,»;
b) al comma 2, sostituire la parola: «posizionamento» con la seguente: «collocazione»;
all’articolo 26, comma 1, capoverso articolo 152, sostituire le parole: «in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate» con le seguenti: «in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato,»;
all’articolo 42, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) all’alinea dopo le parole: «di complessiva compensazione» inserire la seguente: «finanziaria»;
b) alla lettera d) dopo le parole: «del 5 per cento» inserire le seguenti: «del totale annuo»;
c) alla lettera e) dopo le parole: «del 10 per cento» inserire le seguenti: «del totale annuo»;
all’articolo 55, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, sostituire le parole: «nella legge» con le seguenti: «dalla legge»;
b) alla lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: «bevande alcoliche e superalcoliche» con le seguenti: «bevande alcoliche o superalcoliche» e sostituire le parole: «da enti e da associazioni» con le seguenti: «da enti o da associazioni»;
c) alla lettera a) capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: «agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,» con le seguenti: »agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni»;
d) alla lettera a) capoverso comma 2-quater sostituire la parola: «hanno» con le seguenti: «devono avere»;
e) alla lettera b), capoverso comma 3, sostituire le parole: «pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro» con le seguenti: «del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000» e sostituire le parole: «ovvero all’esercizio dell’attività medesima» con le seguenti: »ovvero dell’esercizio dell’attività medesima».
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