Un cane fuoriesce dal cancello dell’abitazione per un mal funzionamento del cancello e aggredisce due uomini provocando loro lesioni.
L’uomo, padrone del cane, viene assolto dal Giudice di Pace perchè il fatto non costituisce reato.
Il Procuratore generale ricorre avverso tale sentenza evidenziando che il caso fortuito deve essere caratterizzato dall’imprevedibilità e nel caso di specie il mal funzionamento del cancello si era già verificato.
La Corte di Cassazione dopo aver definito il caso fortuito come “fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile”, stabilisce che ” la rilevata considerazione che l’evento preso a fondamento della causa di punibilità si era già verificato è concettualmente incompatibile con il proprium dei caso fortuito”.
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