Pare proprio così visto il tenore della Cassazione civile sez. lavoro sentenza 20.10.2014 n. 22154. Quanti utilizzano l’auto anche per brevi tragitti per arrivare al lavoro? La Cassazione pare censurare questo comportamento, ritenendo corretta la mancata copertura di infortunio in itinere, a danno di un lavoratore che aveva utilizzato l’auto propria anzichè il bus.
Precisa infatti la Cassazione che …(omissis)…utilizzando il servizio di linea alle ore 7.55 sarebbe giunto alla fermata in prossimità della ditta alle 7.58, dovendo altresì percorrere più di 100 metri prima di entrare nello stabilimento, raggiungere gli spogliatoi, cambiarsi e timbrare il cartellino entro le ore 8.00, con impossibilità di rispettare l’orario di lavoro…(omissis)… L’uso del mezzo proprio, con l’assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato dunque con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti…(omissis)… “data la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute, il tragitto non superiore al chilometro era comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche”….(omissis)…
Quindi ATTENZIONE! Oltre a prendere l’autobus (quando c’è), ricordiamoci di andare a piedi se abitiamo a non più di un km dal luogo di lavoro!
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