Conformemente a giurisprudenza consolidata, deve ritenersi tempestiva la notifica dell’atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l’impugnazione (Cass. civ. Sez. II, 26 marzo 2012, n. 4842; Cass. civ. Sez. II, 26 marzo 2012, n. 4842).
Nella specie, la prima notifica, nei termini, è stata invano tentata presso lo studio del difensore di controparte, il quale, malgrado avesse cambiato indirizzo, non ne aveva dato comunicazione alle parti, ingenerando il convincimento che fosse rimasto immodificato l’indirizzo indicato nell’elezione di domicilio.
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