In particolare si precisa che per tali veicoli non è prevista l’applicazione della sigla distintiva dello Stato di immatricolazione (art. 133) in quanto, proprio per la specifica disciplina, questi veicoli non possono che appartenere alle Forze alleate in Italia.
Si chiarisce, inoltre, che ai veicoli in parola ed ai loro conducenti il codice non attribuisce alcuna immunità, salvo quanto disposto per il regime doganale dalla legge 30.11.1955, n. 1335 che ha ratificato la Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico assimilandoli, pertanto, ai veicoli immatricolati in Italia. Quindi le eventuali infrazioni commesse possono essere sanzionate in base alle relative disposizioni del codice. La particolare disciplina indicata dall’art. 207, valida per i veicoli immatricolati all’estero o targati E.E., non trova applicazione per i veicoli targati A.F.I., per i quali si procede in base alle procedure stabilite per i veicoli immatricolati in Italia.
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