Veicolo dell’agenzia di viaggi – uso proprio o uso di terzi?

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione (sez. II Civ.) 21 ottobre 2024, n. 27218

Giuseppe Carmagnini 8 Novembre 2024
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L’ordinanza della Cassazione e l’interpretazione dell’uso dei veicoli per trasporto turistico


L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, n. 27218 del 21 ottobre 2024 ha affrontato la questione riguardante l’interpretazione delle norme del Codice della Strada in relazione alle attività di trasporto turistico svolte da agenzie di viaggio, con particolare attenzione ai concetti di “uso proprio” e “uso di terzi” dei veicoli e alle connesse disposizioni sanzionatorie.

Il caso esaminato ha origine dal ricorso presentato da una società di servizi turistici, che impugnava i verbali emessi dalla Polizia Municipale di Siena per presunte violazioni degli articoli 85, comma 4, e 116, commi 16 e 18, del Codice della Strada. L’organo di polizia aveva infatti contestato alla società di utilizzare veicoli per il trasporto passeggeri a fini turistici in modalità “noleggio con conducente” senza il previsto certificato di abilitazione professionale e senza la specifica immatricolazione per uso di terzi, come richiesto per tale attività.

La posizione del Giudice di Pace e la conferma del Tribunale di Siena


Il ricorso sollevava principalmente la questione della corretta qualificazione giuridica del servizio di trasporto svolto nell’ambito delle escursioni turistiche “tutto compreso” organizzate dalla società, sostenendo che l’uso dei veicoli fosse conforme alla categoria dell’“uso proprio”, poiché strettamente funzionale e strumentale all’offerta turistica principale e, pertanto, non soggetto agli obblighi specifici previsti per il servizio di noleggio con conducente.

In primo grado, il Giudice di Pace di Siena aveva rigettato l’opposizione della società e confermato i verbali di accertamento della Polizia Municipale, ritenendo che la condotta in questione violasse effettivamente le normative sul trasporto in contro terzi, poiché l’uso del veicolo a fini turistici era stato effettuato senza autorizzazioni specifiche e senza rispettare i requisiti prescritti per il trasporto pubblico non di linea. Il Giudice di Pace ha quindi ritenuto che il trasporto turistico offerto dall’agenzia con veicoli non immatricolati per uso terzi costituisse una condotta abusiva. La decisione veniva confermata in appello dal Tribunale di Siena, che rigettava il gravame proposto dalla società opponente, stabilendo che l’attività contestata configurava un’attività di noleggio con conducente a tutti gli effetti. Nella sentenza di secondo grado, infatti, si afferma che l’uso del veicolo per il trasporto di turisti, anche se parte di un pacchetto “tutto compreso”, necessitava di una specifica immatricolazione per uso terzi, in quanto rientrante nel concetto di “uso di terzi” definito dal Codice della Strada.

Secondo il Tribunale, infatti, il corrispettivo economico versato dai turisti all’agenzia per il pacchetto di escursione turistica implicava l’uso del veicolo “dietro corrispettivo”, con conseguente applicabilità dell’articolo 82, comma 5, del Codice della Strada, che, alla lettera b), include espressamente il “servizio di noleggio con conducente” tra le fattispecie riconducibili all’uso di terzi.

Il Tribunale ha quindi qualificato l’operato della società ricorrente come servizio di noleggio con conducente abusivo, sostenendo che i veicoli utilizzati in tali circostanze avrebbero dovuto essere immatricolati per uso terzi e dotati di certificato di abilitazione professionale per il conducente.

I motivi del ricorso per cassazione e la decisione della Suprema Corte


La società, ritenendo che la sentenza del Tribunale fosse viziata per erronea interpretazione della normativa di settore, ha proposto ricorso per cassazione, contestando l’impostazione dei giudici di merito sotto due profili fondamentali: in primo luogo, la qualificazione giuridica del servizio di trasporto come “uso di terzi” e, in secondo luogo, l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 85, comma 4, e 116, commi 16 e 18, del Codice della Strada a una condotta che essa riteneva legittima, in quanto svolta nell’ambito di un pacchetto turistico integrato e pertanto compatibile con l’“uso proprio” dei veicoli. Con il primo motivo di ricorso, la società lamentava la violazione degli articoli 82, 83 e 85 del Codice della Strada e delle disposizioni del Decreto Ministeriale 4 luglio 1994, per avere il Tribunale di Siena ritenuto che il trasporto di persone a fini turistici rientrasse automaticamente nella categoria di uso di terzi, qualificandosi così come servizio di noleggio con conducente, senza considerare l’inclusione del trasporto turistico accessorio tra le attività consentite alle agenzie di viaggio con l’uso di mezzi propri.

Il secondo motivo di ricorso si fondava sull’erronea applicazione delle norme sanzionatorie amministrative, in violazione del principio di legalità e del divieto di analogia in materia di sanzioni amministrative. La ricorrente sosteneva infatti che la qualificazione della condotta come attività abusiva di noleggio con conducente non trovasse alcun fondamento normativo, mancando i presupposti essenziali per l’applicazione delle sanzioni amministrative imposte.

La pronuncia della Cassazione sulla legittimità dell’uso proprio per il trasporto turistico


La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e decidendo direttamente nel merito, annullando le ordinanze ingiunzione e accogliendo la domanda attorea proposta dalla società. Nella sua motivazione, la Suprema Corte ha preso in esame il quadro normativo di riferimento, in particolare l’articolo 82 del Codice della Strada, che distingue tra “uso proprio” e “uso di terzi” dei veicoli. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, del Codice della Strada, il “proprio uso” di un veicolo si riferisce a situazioni in cui il mezzo viene impiegato direttamente dall’intestatario della carta di circolazione per finalità strettamente connesse con la sua attività principale e senza che vi sia un corrispettivo diretto per il trasporto di soggetti terzi. Di contro, l’“uso di terzi” si verifica ogniqualvolta il veicolo venga utilizzato “dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione”, così come specificato dall’articolo 82, comma 5, che elenca il servizio di noleggio con conducente tra le attività rientranti in tale categoria.

La Cassazione ha inoltre chiarito che la definizione di “uso di terzi” fornita dal Codice della Strada non può essere interpretata in modo tale da escludere le attività turistiche esercitate dalle agenzie di viaggio con veicoli propri, qualora il trasporto si configuri come attività strumentale e accessoria alla prestazione principale di servizio turistico. La Corte ha pertanto ribadito che la normativa consente alle agenzie di viaggio di offrire servizi di trasporto con mezzi propri nell’ambito di pacchetti turistici integrati, come confermato anche dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, noto come Codice del Turismo1. Tale articolo definisce infatti le agenzie di viaggio come “imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza”.

Alla luce di questa disposizione, la Corte ha riconosciuto che le agenzie di viaggio non si limitano alla mera organizzazione di viaggi, ma possono anche svolgere attività collaterali e funzionali alla prestazione turistica, tra cui il trasporto di persone a fini di accoglienza e assistenza. Pertanto, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’uso dei veicoli per il trasporto dei turisti nell’ambito di un pacchetto “tutto compreso” non integrasse il presupposto del “servizio di noleggio con conducente” e non richiedesse la specifica immatricolazione per uso terzi. La Corte ha altresì richiamato il Regio Decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, articolo 2, primo comma, lettera f), il quale include l’organizzazione di escursioni private o collettive e il noleggio di autovetture tra le attività consentite alle agenzie di viaggio, specificando che tale previsione non implica un obbligo di rivolgersi a terzi per il servizio di trasporto2. Secondo la Cassazione, infatti, la disciplina del noleggio di autovetture prevista dalla normativa primaria e secondaria serve solo a esplicitare la facoltà delle agenzie di viaggio di servirsi di mezzi propri o altrui per l’espletamento delle attività strettamente connesse all’organizzazione turistica, senza comportare necessariamente una restrizione alle possibilità di trasporto mediante veicoli di proprietà.

Nel contesto dell’interpretazione giurisprudenziale, la Corte ha citato diverse pronunce del Consiglio di Stato che hanno sancito l’estensione dell’attività turistica, chiarendo che l’uso di veicoli per il trasporto dei clienti può considerarsi accessorio rispetto alla prestazione principale delle agenzie di viaggio, che sono legittimate a svolgere direttamente il servizio di trasporto senza dover obbligatoriamente ricorrere a mezzi a noleggio. In questo senso, la Corte ha richiamato, tra le altre, la sentenza n. 2085 del 2010 della Sezione IV del Consiglio di Stato, secondo cui il servizio di trasporto turistico rappresenta un complemento delle finalità principali delle agenzie di viaggio, strettamente strumentale all’esercizio dell’attività turistica.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha escluso l’applicabilità degli articoli 85 e 116 del Codice della Strada e ha dichiarato infondata la contestazione originaria mossa dall’amministrazione, ritenendo che il trasporto turistico integrato nel pacchetto offerto dalla società ricorrente non violasse le normative di settore.
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1 Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2 Ma, in verità la norma richiamata oltre a essere datata, parla di noleggio di autovetture e, quindi, non di noleggio con conducente e in ogni caso non esclude l’obbligo di specifica immatricolazione dei veicoli, previsto, peraltro, da una norma primaria successiva.

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