Verbale di accertamento per violazione segnaletica stradale luminosa

Una recente sentenza della Cassazione fornisce indicazioni utili riguardo alle possibili censure individuabili nei verbali di accertamento per violazione dell’art. 146 C.d.S.

30 Gennaio 2017
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Il caso di un cittadino che ha contestato un verbale di contravvenzione, fino a giungere alla Corte di Cassazione, costituisce l’occasione per individuare una raccolta di possibili censure ipotizzabili nel caso di un accertamento di infrazione del Codice della Strada. Rivedendo i motivi addotti nel ricorso, i giudici della Cassazione evidenziano diverse questioni di legittimità.

Mancata contestazione immediata

Innanzitutto va ricordato di essere di fronte a uno di quei casi in cui è possibile la contestazione dell’infrazione in un momento successivo al suo accertamento (art. 201, comma 1-bis C.d.S.): il trasgressore si vedrà consegnare il verbale entro 90 giorni dall’infrazione senza che sia necessaria la contestazione immediata.

Taratura periodica del rilevatore elettronico

È inoltre indispensabile provvedere alla taratura periodica, con cadenza annuale, di tutti i rilevatori utilizzati, della quale l’amministrazione comunale dovrà fornire adeguato certificato di controllo. Ogni strumento deve poi essere identificabile attraverso un numero di matricola, da riportare accuratamente su ogni verbale prodotto attraverso quello stesso strumento. Inoltre se il dispositivo per la rilevazione degli attraversamenti con il rosso è programmato per entrare in funzioni dopo il segnale di stop, è necessario indicare quanto sia il tempo che deve trascorrere fra l’accensione della lampadina e l’entrata in funzione della telecamera.

L’eccezione di tardività del ricorso

Viene posta attenzione circa i tempi del ricorso:

“Va valutata preliminarmente all’esame dei motivi l’eccezione in questione, infondata perché la sentenza è stata notificata il 21 novembre 2011 e il ricorso è stato notificato il 20 gennaio 2012, e cioè l’ultimo giorno”.

Valutazione della posizione del veicolo

Infine, le fotografie prodotte dall’apparecchio devono ritrarre il veicolo dell’automobilista multato sia prima che dopo la linea di arresto e in entrambe le immagini la luce semaforica rossa deve essere accesa. Tornando al caso preso in esame, proprio questa prova convince i giudici a cassare la sentenza impugnata accogliendo il ricorso dell’Amministrazione Comunale:

“Sussiste il dedotto vizio di motivazione, avendo il giudice dell’appello non valutato adeguatamente (e di conseguenza motivato) la circostanza (risultante dalla foto prodotta) della posizione del veicolo a cavallo della linea di arresto con semaforo a luce rossa, congiuntamente all’altra foto, che mostra il veicolo nella posizione oltre la linea di arresto sempre con luce semaforica rossa”.

Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n. 460 dell’11.1.2017

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