La Corte di Cassazione rigetta il ricorso poiché – fra i diversi motivi – la decisione del Tribunale “risulta in linea con la giurisprudenza ormai consolidata (ex plurimis , Consiglio di Stato, sentenza n. 636 del 2008, che ha richiamato Corte cost., sentenza n. 308 del 1999), secondo cui la maggiorazione ha natura sanzionatoria, presuppone quindi il ritardo nel pagamento imputabile al debitore, ed in quanto richiamata dall’art. 206 C.d.S. trova applicazione anche in materia di violazioni del codice della strada (ex-plurimis, Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 7811 del 2013; sez. 6-2, sentenza n. 1884 del 2016)”.
Leggi l’Ordinanza della Corte di Cassazione n.20074 del 6.10.2016
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