Se il verbale è notificato in ritardo non vale nemmeno l’obbligo di comunicare i dati del conducente

Corte di Cassazione, sezione VI civile, Ordinanza n.26964 del 23 dicembre 2016

Giuseppe Carmagnini 3 Gennaio 2017
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Corte di Cassazione, sezione VI civile, Ordinanza n.26964 del 23 dicembre 2016

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 25 luglio 2016, la seguente proposta di definizione, ex art. 380-bis cod. proc. civ.: «Pronunciando sull’appello proposto da AC nei confronti della Prefettura di Palermo in fattispecie di opposizione ad ordinanza- ingiunzione per violazione dell’art. 126-bis del codice della strada, il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 5 febbraio 2014, ha respinto il gravame e posto a carico del soccombente le spese del giudizio.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale il C ha proposto ricorso, con atto notificato alla Prefettura presso l’Avvocatura distrettuale di Palermo il 22 settembre 2014 e, a seguito dell’ordinanza in data 8 marzo 2016 con cui veniva disposta la rinnovazione della notifica, presso l’Avvocatura generale dello Stato il 17 marzo 2016.

L’intimata Prefettura non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il primo motivo appare fondato. Il Tribunale ha rigettato l’appello ritenendo non applicabile, nella specie, il principio (espresso da Cass., Sez. II, 20 maggio 2011, n. 11185) secondo cui l’obbligo di comunicazione del proprietario ex art. 126-bis del codice della strada può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva del verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, e ciò dando rilievo al “ridottissimo scarto temporale tra lo spirare del termine di cui all’art. 201 del codice della strada e la notifica effettiva”. Così decidendo, il giudice di appello si è discostato dal principio, anche di recente ribadito (Cass., Sez, VI-2, 11 aprile 2016, n. 7003), secondo cui in tema di violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 126-bis cod. strada, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi. Resta assorbito l’esame del secondo motivo, relativo alle spese. Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi accolto.».

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa con raccoglimento della proposta opposizione e il conseguente annullamento dell’ordinanza-ingiunzione opposta;

che le spese del giudizio di merito e di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza-ingiunzione opposta. Condanna l’intimata Prefettura alla refusione delle spese processuali, omissis

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