Il reg. CE 1/2005 si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono; non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un’attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.
Ai fini dell’accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Le regioni e le province autonome (con possibile delega a comuni o ASL) sono l’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni.
Quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi, l’autorità deputata all’irrogazione delle sanzioni e l’UVAC competente per territorio.
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