Violazioni minori degli anni 18: attenti alla terminologia

Maurizio Marchi 10 Febbraio 2014
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Per quanto concerne gli illeciti amministrativi, al momento di redigere il verbale, nello spazio del trasgressore è necessario indicare “il genitore” o altra persona tenuta alla sorveglianza avendo poi cura di indicare nel corpo del verbale una frase del tipo “quale responsabile della violazione del minore _________________ nato a ____________ che alle ore _______ del ____________ commetteva materialmente la seguente violazione _______________”.

Si tratta di una procedura indispensabile per individuare come responsabile dell’illecito amministrativo “il genitore” o chi aveva la sorveglianza del minore al momento in cui ha commesso la violazione, tenuto conto che la responsabilità per le violazioni amministrative scatta alla maggiore età.
Dal 7 febbraio 2014 le cose sono cambiate: o meglio la procedura non cambia ma cambia una definizione, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 28-12-2013 n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2014, n. 5 – In vigore dal 7 febbraio 2014. In pratica, ogni volta in cui nel vigente codice civile leggiamo “potestà genitoriale” o “potestà dei genitori”, sarà necessario sostituire queste parole con le seguenti: “responsabilità genitoriale”.”

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