Il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, entrato concretamente in vigore il 20 gennaio 2016, dà attuazione alla direttiva comunitaria 2012/29/Ue e contiene una serie di disposizioni modificative del codice di procedura penale finalizzate ad apprestare un più efficace sistema di regole per la tutela, assistenza, protezione e riconoscimento di diritti in favore delle vittime da reato.
Il provvedimento si inserisce sulla scia di altri interventi legislativi sorretti dalla stessa sostanziale finalità di offrire maggiore tutela alla persona offesa dal reato, soprattutto ove questa versi in condizioni di particolare difficoltà personale soggettiva od oggettiva.
E così, solo per citare i provvedimenti di maggiore interesse operativo, il d.lgs. si affianca, per quanto in posizione ancillare, alla legge 15 ottobre 2013, n. 119 in tema di contrasto alla violenza di genere e alla legge 1 ottobre 2012, n. 172 di recepimento della convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale.
Il provvedimento in osservazione contiene, quindi, significativi interventi correttivi della disciplina di base della persona offesa dal reato – Libro I, Titolo VI del codice di procedura penale – introducendo, fra le altre cose, la nozione di soggetto in condizione di particolare vulnerabilità, nonché altre correlate disposizioni relative alla tecnica di assunzione di informazioni da soggetti che si presume versino in tale situazione di debolezza. Altri correttivi riguardano la reiterata consacrazione del diritto per chiunque presenti querela, denuncia o rilasci dichiarazioni all’interno di un procedimento penale e non conosca la lingua italiana di avere la presenza di un interprete e la traduzione delle proprie dichiarazione in una lingua a lui comprensibile.
In estrema sintesi si segnalano le seguenti modifiche:
integrazione articolo 90 c.p.p. persona offesa del reato con l’inserimento del comma 2-bis e la modifica del comma 3;
inserimento degli articoli 90-bis, 90-ter e 90-quater c.p.p. relativi al complesso di diritti aggiuntivi riconosciuti alla persona offesa dal reato e che rappresentano il nucleo essenziale della riforma in osservazione;
inserimento dell’articolo 143-bis c.p.p. su ulteriori casi di obbligo di nomina dell’interprete;
modifica degli articoli 190-bis, 351, 362, 398, 498 c.p.p. tutti pertinenti accorgimenti particolari da seguire durante l’assunzione di sommarie informazioni, nelle varie fasi del procedimento penale, da soggetti in condizione di particolare vulnerabilità;
modifica articolo 134 c.p.p. in tema di riproduzione audiovisiva di dichiarazioni della persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità;
articoli 107-ter e 108-ter disp. att. al codice di procedura penale relativi, rispettivamente, all’obbligo di assistenza dell’interprete per la proposizione o la presentazione di querela o denuncia da parte di persona che non conosce la lingua italiana e in tema di denunce e querele presentate per reati commessi in altro Stato dell’Unione europea.
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