VITTIME DI REATO
Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – commento e modulistica (M. Ancillotti – Parte II)

5 Febbraio 2016
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c) Condizioni di particolare vulnerabilità

1) inserimento articolo 90-quater c.p.p. nozione di condizione di particolare vulnerabilità

L’articolo 90-quater c.p.p. introduce nel codice di procedura penale una nuova nozione di utenza debole a fini processuale individuata in colui che, a prescindere da una età o da una condizione particolari, versa in condizioni di particolare vulnerabilità.
La norma precisa che “agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato”.
Per riconoscere nel soggetto persona offesa la condizione di particolare vulnerabilità l’Autorità Giudiziaria (ma anche la polizia giudiziaria procedente al momento della ricezione di denuncia o querela o comunque fin dal primo momento di acquisizione della notizia di reato) deve far ricorso ad una serie di parametri soggettivi ed oggettivi, che devono essere valutati nella loro globalità e complessità. Non sarà, quindi, necessariamente la mera presenza di un minore a classificare la persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, potendo, quindi, un minore non essere ritenuto tale, ovvero esserlo, ma solo all’esito di una comparata valutazione degli elementi forniti dalla norma.
Si sottolinea che la nozione di condizione di particolare vulnerabilità è applicabile alla sola persona offesa dal reato e non riguarda genericamente la persona informata dei fatti, che non rivesta anche detta qualità. 2) modifica dell’articolo 134 c.p.p.
Sempre in relazione alla condizione di particolare vulnerabilità la norma, attinente alla documentazione degli atti, consente comunque la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.

3) modifica articoli 190-bis, comma 1-bis, 351, comma 1-ter, 362, comma 1-bis, 392, comma 1-bis, 398, comma 5-quater, 498, comma 4-quater in tema di assunzione di sommarie informazioni di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità

Il riconoscimento della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa, per quanto di nostro interesse operativo, influisce soprattutto in sede di assunzione di sommarie informazioni.
Per queste motivazioni il Legislatore della Riforma si preoccupa di modificare tutte le varie disposizioni di legge nelle quali, durante le varie fasi processuali, si può procedere alla assunzione di sommarie informazioni.
Già nell’articolo 190, comma 1-bis c.p.p. si estendono anche ai soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità le disposizioni in ordine alla limitazione dell’esame di soggetti cha già abbiano in precedenza reso dichiarazioni, attività ammissibile solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze. Chiaro l’intento di ridurre all’essenziale lo stress psicofisico connesso all’assunzione di informazioni.
La disposizione che più di altre coinvolge aspetti di interesse operativo per la polizia giudiziaria riguarda la modifica dell’articolo 351 c.p.p. relativo appunto alla assunzione di sommarie informazioni da persone informate sui fatti in condizioni di particolare vulnerabilità.
Con il recepimento della Convenzione di Lanzarote, avvenuto con la legge 1° ottobre 2012, n. 172 e con la successiva modifica operata dall’articolo 2, comma 1, lettera b-ter) del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con la legge 15 ottobre 2013, n. 119, l’articolo 351 c.p.p. era già stato integrato del comma 1-ter con cui si disponeva che in caso di assunzione di sommarie informazioni da parte di un minore in particolari procedimenti legati a violenza di genere la polizia giudiziaria procedente doveva avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Oggi tale accorgimento è esteso anche alla assunzione di sommarie informazioni di una persona, anche maggiorenne, in condizioni di particolare vulnerabilità.
In questo caso la polizia giudiziaria procedente assicura inoltre che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini.

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Vedi anche:

Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – commento e modulistica (Parte I)

 

 

 

 

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